Art. 1.

      1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale degli impianti protesici mammari, di seguito denominato «Registro nazionale».
      2. L'attività del Registro nazionale è attuata anche mediante il coordinamento delle strutture che esercitano la funzione di registro regionale, costituite ai sensi dell'articolo 3.
      3. Con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento recante la disciplina della struttura e delle attività del Registro nazionale.